Rimini Guida

Corsi per insegnanti e Istruttori


Le professioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, sono tra i mestieri più delicati e qualificati in assoluto.

Queste figure professionali sono di estrema rilevanza in una società sempre più legata alla mobilità, al trasporto pubblico e privato, al traffico di merci e persone.

Modalità: Lezioni online ed in presenza secondo le disposizioni della Regione Emilia Romagna

Il corso per insegnanti di teoria ha una durata di 160 ore in aula mentre quello per istruttori di guida ha una durata di 90 ore in aula e alcune ore di simulazioni di guida pratica.

La partecipazione al corso è obbligatoria; sono consentite complessivamente assenze (senza obbligo di recupero) per il 10% delle ore in aula.

E’ possibile frequentare contemporaneamente i due corsi e beneficiare di crediti formativi risparmiando tempo e denaro!

Generalmente, il corso si articola in 10/12 ore settimanali suddivise in sabato mattina e due/tre sere.

Per iscriversi occorrerà compilare il modulo di scaricabile/stampabile di seguito allegato

Documenti:

Esami di abilitazione

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza indispensabile per poter iscriversi al’esame.

E’ possibile sostenere l’esame di abilitazione professionale in tutta Italia.

L’attestato di frequenza non ha scadenza e l’esame può essere sostenuto più volte (senza limiti) in caso di bocciatura

Requisiti di accesso per INSEGNANTE DI TEORIA:

 

    • età non inferiore a diciotto anni;

    • diploma di istruzione di secondo grado;

    • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

    • patente di guida della categoria B normale o speciale

Requisiti di accesso per ISTRUTTORE DI GUIDA:

    • età non inferiore a ventuno anni;

    • diploma di istruzione di secondo grado;

    • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

    • patente di guida comprendente almeno le categorie BE e CE non speciali.

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